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DM 20/06/2007 Esenzioni tachigrafi nazionali

 

MINISTERO DEI TRASPORTI - DECRETO 20 Giugno 2007 - Esenzione dall'obbligo di

rispetto dei tempi di guida e di riposo nel settore dei trasporti stradali e dall'obbligo

di dotazione ed uso dell'apparecchio di controllo previsto dal regolamento (CEE)

3821/85 e successive modificazioni. (GU n. 236 del 10-10-2007 )

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visto il regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15

marzo 2006, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei

trasporti su strada e che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3821/85 e (CE) n.

2135/98 e abroga il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio, entrato in vigore l'11

aprile 2007;

Visto il regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio del 20 dicembre 1985, e successive

modificazioni, relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada;

Visto l'art. 179 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nuovo codice della strada,

concernente l'utilizzo dell'apparecchio di controllo;

Visto l'art. 3 del regolamento (CE) n. 561/2006, concernente veicoli effettuanti

trasporti stradali esclusi dall'ambito di applicazione dello stesso regolamento;

Considerato che, ai sensi dell'art. 4 del regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio del

20 dicembre 1985, il medesimo regolamento non trovava applicazione ai trasporti effettuati a

mezzo di:

veicoli adibiti ai servizi delle fognature, di protezione contro le inondazioni, dell'acqua, del

gas, dell'elettricita', della rete stradale, della nettezza urbana, dei telegrafi, dei telefoni, delle

spedizioni postali, della radiodiffusione, della televisione e della rilevazione di emittenti o

riceventi di televisione o radio (punto 6);

veicoli che trasportano materiale per circhi o parchi di divertimenti (punto 9);

veicoli adibiti alla raccolta del latte presso le fattorie e alla riconsegna alla fattoria di

contenitori di latte o di prodotti a base di latte per l'alimentazione animale (punto 13);

Considerato che, ai sensi dell'art. 13 del regolamento (CE) n. 561/2006, ogni Stato

membro puo' concedere deroghe, alle disposizioni degli articoli da 5 a 9 del medesimo

regolamento, a trasporti effettuati impiegando:

veicoli o una combinazione di veicoli di massa massima autorizzata non superiore a

7,5 tonnellate, impiegati dai fornitori di servizi universali di cui all'art. 2, paragrafo 13,

della direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 1997,

concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali

comunitari e il miglioramento della qualita' del servizio per la consegna di spedizioni

nell'ambito del servizio universale (lettera d, primo trattino);

veicoli impiegati nell'ambito di servizi fognari, di protezione contro le inondazioni, di

manutenzione della rete idrica, elettrica e del gas, di manutenzione e controllo della rete

stradale, di nettezza urbana, dei telegrafi, dei telefoni, della radiodiffusione, della televisione

e della rilevazione di emittenti e riceventi di televisione o radio (lettera h);

veicoli speciali che trasportano materiale per circhi o parchi di divertimento (lettera j);

veicoli impiegati per la raccolta del latte nelle fattorie e la restituzione alle medesime dei

contenitori di latte o di prodotti lattieri destinati all'alimentazione animale (lettera l);

Considerato che, in applicazione dell'art. 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n.

3821/85 del Consiglio del 20 dicembre 1985, e' stato emesso, in data 6 agosto 1999, un

decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.

236 del 7 ottobre 1999, con il quale e' stata disposta l'esenzione dall'obbligo di dotazione

ed uso del cronotachigrafo per autobus adibiti a scuola guida;

Tenuto conto della necessita' che i trasporti, effettuati con i veicoli che godevano dell'esenzione prevista dall'art. 4, punti 6), 9) e 13) del regolamento (CEE) n. 3820/85 e che, ai sensi dell'art. 13, lettere d), primo trattino, h), j) e l), sono suscettibili di deroga dall'applicazione di parte dello stesso regolamento, mediante normativa nazionale, vengano esentati dall'applicazione degli articoli da 5 a 9 del regolamento (CE) n. 561/2006;

Tenuto conto della necessita' che i trasporti, effettuati con veicoli che, in base al

decreto ministeriale del 6 agosto 1999, applicativo dell'art. 3, paragrafo 2, del

regolamento (CEE) n. 3821/85, godevano dell'esenzione dall'obbligo di dotazione ed uso del

cronotachigrafo, vedano riconfermata tale condizione di esenzione;

Considerato che ragioni di opportunita', legate all'organizzazione e all'economia delle

imprese che effettuano le tipologie di trasporto descritte, suggeriscono di introdurre le sopra

citate esenzioni, al fine di non determinare ostacoli insormontabili nella normale

esecuzione dell'attivita' di trasporto;

Considerato che, ai sensi dell'art. 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3821/85, come

modificato dall'art. 26, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 561/2006, e' previsto che

"Gli Stati membri possono esonerare i veicoli di cui all'art. 13, paragrafi 1 e 3 del

regolamento (CE) n. 561/2006, dall'applicazione del presente regolamento";

Considerato che le tipologie di trasporto prese in considerazione hanno caratteristiche

molto particolari che riguardano sia il notevole frazionamento dell'attivita' di guida, a volte

concentrata in pochi giorni della settimana, per tragitti piuttosto brevi e territorialmente

limitati, sia il fatto che questa e' attivita' sostanzialmente accessoria rispetto a quella

principale;

Decreta:

Art. 1.

Ai trasporti effettuati impiegando veicoli di cui all'art. 13, paragrafo 1, lettere d), primo

trattino, h), j) ed l) del regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio,

del 15 marzo 2006, non si applicano, sul territorio nazionale, le disposizioni degli articoli da

5 a 9 dello stesso regolamento.

Art. 2.

I veicoli di cui all'art. 1, nonche' i veicoli di cui all'art. 13, lettera g) del regolamento (CE)

n. 561/2006, sono dispensati dall'obbligo di dotazione ed uso dell'apparecchio di controllo

nel settore del trasporto su strada, definito nel regolamento (CEE) n. 3821/85, come

modificato dal regolamento (CE) n. 561/2006.

Il presente decreto e' comunicato alla Commissione europea.

Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra

in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 20 giugno 2007

Il Ministro: Bianchi

 

 

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I testi normativi sopra riportati non rivestono carattere di ufficialità e non è sostituiscono in alcun modo la pubblicazione ufficiale prevista dalla legge attraverso le gazzette ufficiali

 

 

 

 

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