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Circolare 26/11/2003 Veicoli storiri-revisione

 

DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI

E PER I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

Direzione Generale della Motorizzazione

e della Sicurezza del Trasporto Terrestre

Roma, 26 novembre 2003

prot. n. 4437/M360

 

OGGETTO: Art. 18, comma 1, legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003).

*******

La presente circolare sostituisce interamente la circolare prot. n. 1971/M360

del 14 luglio 2003, che deve pertanto ritenersi abrogata.

Le modifiche apportate sono state evidenziate in “grassetto”.

*******

Pervengono a questo Dipartimento richieste di chiarimenti in ordine alla portata

applicativa dell’art. 18, comma 1, della legge 27 dicembre 2003, n. 289, il quale prevede

che: “Per i veicoli storici e d’epoca, nonché per i veicoli storici-d’epoca in deroga alla

normativa vigente, è consentita la reiscrizione nei rispettivi registri pubblici previo

pagamento delle tasse arretrate maggiorate del 50 per cento. …(omissis)… La reiscrizione

consente il mantenimento delle targhe e dei documenti originari del veicolo.”.

Al riguardo, poiché la terminologia utilizzata dal legislatore non appare

perfettamente in linea con la definizione che l’art. 60 c.d.s. fornisce in tema di veicoli

d’epoca e di interesse storico e collezionistico, appare anzitutto opportuno chiarire quale

sia l’ambito oggettivo di applicabilità della norma finanziaria.

L’art. 60, comma 2, c.d.s., infatti, riconduce alla categoria dei veicoli d’epoca “i

motoveicoli e gli autoveicoli cancellati dal P.R.A. perché destinati alla loro conservazione

in musei o locali pubblici e privati … (omissis) … e che non siano adeguati nei requisiti, nei

dispositivi e negli equipaggiamenti alle vigenti prescrizioni stabilite per l’ammissione alla

circolazione”; tant’è che il successivo comma 3, let. a) ne consente la circolazione

esclusivamente in occasione di apposite manifestazioni o raduni, previa autorizzazione

rilasciata dal competente Ufficio della Motorizzazione.

Viceversa, ai sensi dell’art. 60, comma 4, c.d.s., come sostituito dall’art. 1,

comma 2-quater, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (nel testo modificato dalla

legge di conversione 1° agosto 2003, n. 214) rientrano nella categoria dei motoveicoli

e autoveicoli di interesse storico e collezionistico tutti quelli di cui risulti l’iscrizione

in uno dei seguenti registri: ASI, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo,

Storico FMI.

Al riguardo, occorre sottolineare che, sebbene la riformata norma codicistica

non preveda più espressamente che i predetti veicoli, qualora non iscritti al P.R.A.,

per poter circolare debbano essere reimmatricolati ed iscritti nei registri del P.R.A.,

tale prescrizione deve ritenersi comunque applicabile alla luce delle disposizioni

generali dettate dall’art. 93 c.d.s..

Appare pertanto evidente come l’ambito di applicazione della previsione contenuta

nella norma finanziaria in esame debba essere necessariamente riferito ai soli veicoli di

interesse storico e collezionistico.

Inoltre, tenuto conto che la finalità perseguita è quella di consentire la reiscrizione

dei veicoli in parola nel pubblico registro automobilistico, previo pagamento delle tasse

automobilistiche arretrate maggiorate del 50%, il legislatore lascia chiaramente intendere

che si tratta di veicoli radiati d’ufficio.

La medesima norma finanziaria prevede inoltre che, effettuata la reiscrizione nel

pubblico registro automobilistico, possano essere mantenute le targhe e i documenti

originali del veicolo.

In sostanza, quindi, viene esclusa la necessità che il veicolo, reiscritto nel pubblico

registro automobilistico, debba essere sottoposto a reimmatricolazione laddove sussistano

le targhe e i documenti di circolazione originali.

Ciò posto, tenuto conto che il veicolo può essere o meno presente

nell’Archivio Nazionale dei Veicoli, che successivamente alla radiazione d’ufficio il

veicolo stesso può essere rimasto in disponibilità del medesimo proprietario ovvero

può essere stato trasferito a terzi e che l’interessato può o meno essere in

possesso delle targhe e dei documenti di circolazione originari, nelle tabelle

allegate alla presente circolare è contenuta una ricognizione dettagliata delle

procedure da applicare ai possibili casi concreti che si prevede possano realizzarsi.

Al riguardo, si richiama l’attenzione sui seguenti principi di carattere

generale:

1. ai fini dell’annotazione, nell’Archivio Nazionale dei Veicoli e sulla carta di

circolazione, che si tratta di un “Veicolo di interesse storico e

collezionistico”, l’interessato deve sempre produrre copia della certificazione

rilasciata da uno dei registri previsti dal vigente art. 60, comma 4, c.d.s;

2. la preventiva reiscrizione nel pubblico registro automobilistico è comprovata

dall’interessato mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione ovvero

mediante produzione di copia del certificato di proprietà rilasciato dal P.R.A.;

3 l’annotazione, sulla carta di circolazione originale, che si tratta di “Veicolo di

interesse storico e collezionistico” è apposta manualmente;

4 nelle ipotesi in cui non ricorre la necessità di emettere la carta di circolazione,

l’annotazione, nell’Archivio Nazionale dei Veicoli, che si tratta di “Veicolo di

interesse storico e collezionistico” è effettuata attraverso la transazione

“SC67” e inserendo “N” nel campo “cod. procedura”;

5 l’emissione dell’etichetta, da applicare sulla carta di circolazione originale,

attestante le generalità del nuovo proprietario è effettuata attraverso la

maschera “STDU”;

6 nell’ipotesi in cui l’interessato sia in possesso delle targhe originali ma non

della carta di circolazione ed il veicolo non sia presente in archivio, si rende

possibile l’immatricolazione con la stessa targa, ed il rilascio della relativa

carta di circolazione, senza che vi sia stata la preventiva reiscrizione nel

pubblico registro automobilistico; in tal caso, l’interessato deve produrre una

dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante l’anno di prima

immatricolazione, la pregressa iscrizione nel pubblico registro

automobilistico e l’anno di avvenuta radiazione d’ufficio, ovvero copia

dell’estratto cronologico rilasciato dal PRA;

7 nell’ipotesi in cui l’interessato sia in possesso della carta di circolazione

originale ma non delle targhe, è sempre necessaria la reimmatricolazione; di

conseguenza, non è richiesta la preventiva reiscrizione nel pubblico registro

automobilistico;

8 nell’ipotesi di cui al precedente punto 7, l’interessato può chiedere di

trattenere la carta di circolazione originale; in tal caso, l’Ufficio della

Motorizzazione procede ad annullarla apponendo la dicitura “non valida ai fini

della circolazione”, il timbro, la data e la firma del funzionario che vi ha

provveduto, e ne trattiene una copia agli atti; in caso contrario, l’interessato

restituisce la carta di circolazione originaria al fine della distruzione;

9 a maggior ragione, laddove l’interessato sia sprovvisto sia della carta di

circolazione sia delle targhe originali, occorre procedere alla

reimmatricolazione e non è richiesta la preventiva reiscrizione nel pubblico

registro automobilistico;

10 resta in ogni caso ferma la necessità che il veicolo di interesse storico e

collezionistico, per poter circolare su strada, debba essere in regola con gli

obblighi di revisione annuale, stante il combinato disposto di cui agli artt. 80,

comma 4, e 60, comma 1, c.d.s.; pertanto, si richiama la necessità che sul

duplicato della carta di circolazione sia annotato che il veicolo deve essere

sottoposto a revisione prima della immissione in circolazione;

11 il veicolo deve essere sottoposto a visita e prova, avuto riguardo alle

caratteristiche costruttive d’origine (art. 75 c.d.s.):

- in caso di reimmatricolazione;

- in caso di immatricolazione con la stessa targa originale;

- quando i dati tecnici contenuti nel certificato rilasciato da uno dei

registri previsti dal vigente art. 60, comma 4, c.d.s. non siano sufficienti

al fine della compilazione della carta di circolazione (in sede di

emissione del duplicato) e all’aggiornamento dell’Archivio nazionale

dei veicoli (quando il veicolo non sia presente nell’Archivio stesso).

In ogni caso, la visita e prova assorbe gli obblighi di revisione.

Si ribadisce che le disposizioni contenute nella presente circolare

concernono esclusivamente i veicoli di interesse storico e collezionistico già iscritti

nel pubblico registro automobilistico e da questo radiati d’ufficio; pertanto, per

l’immissione in circolazione dei veicoli che non ricadono nell’ambito di applicazione

dell’art. 18 della legge finanziaria 2003, si richiamano le vigenti disposizioni nel

tempo diramate con apposite circolari.

A tale ultimo riguardo, si rammenta che, a decorrere dal 17 giugno 2003, non

si rende più possibile reimmatricolare motoveicoli radiati a richiesta degli

interessati se non sono conformi alla direttiva quadro 2002/24/CE, fatta eccezione

per i veicoli di interesse storico e collezionistico.

Infine, si segnala l’opportunità di intensificare i controlli sulla veridicità delle

dichiarazioni sostitutive e delle documentazioni prodotte in copia dagli interessati al

fine della reimmissione in circolazione dei veicoli di interesse storico e

collezionistico già radiati d’ufficio.

IL CAPO DIPARTIMENTO

(Dott. Ing. Amedeo Fumero)

 

 

 

 

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I testi normativi sopra riportati non rivestono carattere di ufficialità e non è sostituiscono in alcun modo la pubblicazione ufficiale prevista dalla legge attraverso le gazzette ufficiali

 

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